Le competenze dei Volontari di Protezione Civile

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Vediamo di fare chiarezza su quali siano le vere competenze del volontariato di protezione civile richiamando l’attenzione al rispetto delle disposizioni di legge in relazione a competenze, ambiti e modalità di intervento dettate dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

Protezione Civile:
• n. 7218 del 07.02.2006 con cui il Dipartimento declina le norme di comportamento per l’impiego del volontariato di protezione civile, sottolinea la spontaneità e la gratuità con la quale i volontari devono prestare la loro opera, l’assenza di fini di lucro, la solidarietà quale scopo esclusivo delle attività e stigmatizza l’impiego dei volontari per attività che possano, anche in modo indiretto, risultare di supporto a iniziative di carattere politico/propagandistico esponendo insegne ed emblemi dell’Organizzazione di appartenenza;

• n. 8137 del 09.02.2007 con la quale il Dipartimento richiama le finalità del Servizio Nazionale della protezione civile ” . . . tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio” e ammonisce chiunque coinvolga in modo illegittimo le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile in alcune iniziative che non rientrano nell’alveo di operatività del Servizio medesimo;

• n. 16525 dell’ 11.03.2008 con la quale il Dipartimento fa ulteriore chiarezza in merito alle specifiche competenze del volontariato di protezione civile, citando con precisione attività quali partecipazione alla pianificazione di emergenza, intervento operativo (coordinato dall’Autorità di protezione civile) in emergenza ed in particolare in attuazione del piano di emergenza, attività di addestramento e formazione, attività di simulazione di emergenza, informazione dei cittadini in materia di protezione civile, utilizzo dell’emblema in attività di protezione civile;

• n. 18461 del 13.03.2009 con la quale il Dipartimento, a seguito dell’approvazione della Legge 11/2009 “Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” (che disciplina la costituzione, l’organizzazione e i requisiti delle associazioni tra i cittadini non armati per la segnalazione alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale) chiarisce che la materia della protezione civile è distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico e della sicurezza, che le associazioni di cittadini non armati di cui all’art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11 non sono assimilabili alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, fatto salvo il diritto di partecipazione, a titolo personale, ad associazioni costituite ai sensi dell’art. 6 della legge 11/2009 da parte di soggetti già iscritti anche ad Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

Gli appartenenti alle Organizzazioni di protezione civile non possono quindi svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità di competenza, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza).

Ai volontari di Protezione Civile non è permesso svolgere servizi di polizia stradale e pertanto non possono e non devono adoperare nonché detenere palette durante il normale svolgimento delle attività istituzionali. Fanno eccezione i casi in cui tutti gli organismi istituzionali (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) chiamati a fronteggiare l’emergenza stessa si avvalgono del supporto dei volontari di Protezione Civile: in questi frangenti al Volontariato può essere affidata, con uno scopo ben preciso, la paletta in ausilio al personale dell’amministrazione statale o locale impegnata nei soccorsi. In sostanza il Volontariato utilizza la paletta solo su indicazione e nei limiti (anche temporanei) delle direttive ricevute dai soggetti pubblici (agenti di polizia, vigili, ecc.) titolari dell’uso delle stesse.
I volontari di Protezione Civile aderenti ad una organizzazione in attività non di emergenza non possono in alcun modo svolgere funzioni di ausiliari del traffico.

Un simile comportamento si prefigurerebbe infatti come reato, punibile con la reclusione fino a 2 anni ai sensi dell’Art. 347 del Codice Penale “Usurpazione di funzioni pubbliche”.
Fondamentale è invece il supporto in “affiancamento” alle Forze dell’ordine qualora si verifichino situazioni di tale gravità e complessità da non consentire l’assolvimento dei servizi di polizia stradale con le sole risorse riconducibili ai soggetti individuati all’art. 12 del D.Lgs. 285/1992, ed esclusivamente su richiesta del soggetto competente.

“PALETTE”

A maggior ragione, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile non possono e non devono dotarsi di strumenti per l’espletamento di servizi diretti a regolare il traffico, quali, ad esempio, sono i segnali distintivi di cui all’art. 24 del D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” comunemente definiti “palette”.
Infatti l’art. 497-ter del Codice penale recita: “Chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione è punito con la reclusione da 1 a 4 anni”.
Le “palette” rientrano sicuramente tra gli oggetti in dotazione ai Corpi di polizia e non basta apportare piccole modifiche per renderle “legali”, né tantomeno personalizzare con scritte, loghi e simboli il disco della paletta per non incorrere nell’azione penale della Magistratura.

“LAMPEGGIANTI E SEGNALI ACUSTICI”

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto del 5 ottobre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23.10.2009, individua, tra i soggetti ai quali è consentito l’uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, per l’espletamento di servizi urgenti di istituto, autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze di cui all’art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 192 n. 225, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi.
Tali dispositivi possono essere istallati su veicoli immatricolati a nome delle Organizzazioni di Volontariato operanti nel settore della protezione civile, iscritte nell’Albo Regionale e delle Organizzazioni iscritte nell’elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 194/2001 che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio.
L’art. 3 del succitato Decreto del 5 ottobre 2009 disciplina le condizioni per l’uso dei dispositivi supplementari da parte di Organizzazioni di Volontariato e nello specifico prevede la possibilità di utilizzo dei dispositivi quando ricorrano i seguenti tre casi:
• gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi;
• l’intervento delle Organizzazioni di Volontariato sia appositamente richiesto da parte delle competenti autorità di protezione civile mediante comunicazione scritta;
• ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell’art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.

>> ECCO LE PESANTISSIME SANZIONI PENALI PER CHI UTILIZZA LE PALETTE

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