Corte di Strasburgo ordina a Getty la restituzione dell’Atleta di Lisippo all’Italia

La Corte europea dei diritti umani ha deciso che l’Italia può confiscare e richiedere la restituzione della statua dell’Atleta vittorioso, attualmente al museo Getty in California.

Strasburgo, Europa – La Corte europea dei diritti umani ha emesso una sentenza storica riguardante la disputa tra l’Italia e la fondazione Paul Getty sulla proprietà di una preziosa statua greca in bronzo, conosciuta come l’Atleta vittorioso e attribuita all’antico scultore Lisippo. Questa decisione, annunciata il 2 maggio 2024, conferma il diritto dell’Italia di confiscare e richiedere la restituzione dell’opera, attualmente esposta nel museo della villa Getty a Malibu, California.

La statua fu scoperta nel 1964 nelle acque dell’Adriatico, vicino alle Marche, e dopo una serie di eventi controversi, fu acquistata dalla fondazione Getty nel 1977. Da allora, l’opera è stata al centro di un lungo dibattito legale e culturale riguardante la sua legittima proprietà e il diritto di conservazione del patrimonio culturale.

La Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso della fondazione Getty, che sosteneva una violazione della protezione della proprietà, sottolineando che la protezione del patrimonio culturale e artistico di un Paese è una priorità anche dal punto di vista giuridico. I giudici hanno evidenziato come diverse norme internazionali supportino il diritto degli stati a contrastare l’acquisto, l’importazione e l’esportazione illecita di beni culturali.

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Inoltre, la Corte ha criticato la fondazione Getty per aver agito “in maniera negligente o non in buona fede” nell’acquisto della statua, nonostante fosse a conoscenza delle rivendicazioni italiane e degli sforzi per il recupero dell’opera. Questo comportamento ha portato alla decisione dei giudici italiani di procedere alla confisca del bene, ritenuta “proporzionata all’obiettivo di garantirne la restituzione”.

Questa sentenza non solo risolve una lunga disputa legale, ma stabilisce anche un importante precedente per la protezione del patrimonio culturale a livello internazionale, riaffermando il principio che le opere d’arte di significativo valore culturale appartengono al loro paese d’origine e devono essere protette contro il commercio illecito.

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