Dopo l’approvazione definitiva alla Camera dei Deputati il 7 marzo 2017, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20/03/2017 la Legge 16 marzo 2017, n. 30 recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile” ed entrerà in vigore il 4 aprile 2017.
La legge delega il Governo ad adottare, entro nove mesi, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio Nazionale della Protezione Civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell’ordinamento dell’Unione europea, nei seguenti ambiti:
a) definizione delle attività di protezione civile;
b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale;
c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
d) disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati;
e) disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;
f) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali, nel quadro dell’esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;
g) disciplina dello stato di emergenza, garantendo la tempestività e l’omogeneità della valutazione delle condizioni dei territori ai fini della relativa dichiarazione, e previsione del potere di ordinanza in deroga a norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa dell’Unione europea, unitamente alle modalità di attivazione operativa, anche preventiva, del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di competenza e responsabilità e all’effettiva operatività, anche per interventi all’estero, assicurando il concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato e prevedendo modalità di impiego di personale qualificato proveniente da enti locali a supporto delle amministrazioni locali colpite;
h) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l’effettività delle relative misure e stabilirne l’efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell’evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva.